PEGASO è il fondo pensione complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità, nato dagli accordi nazionali del 18 luglio 1997, del 7 aprile 1998 e del 27 maggio 1998, sottoscritti tra le parti firmatarie del CCNL unico del settore elettrico — Utilitalia, FILCTEM-CGIL, FLAEI CISL e UILTEC-UIL — e del CCNL unico del settore gas-acqua. È un fondo negoziale senza scopo di lucro, con forma giuridica di associazione riconosciuta, iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il numero 100. In questa pagina trovi chi può aderire, quanto si versa, come si aderisce e che cosa ha ottenuto la FLAEI negli accordi che lo riguardano.
Che cos'è PEGASO
PEGASO — Fondo Pensione complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità — è una forma di previdenza complementare: affianca la pensione pubblica obbligatoria con una seconda pensione costruita nel tempo attraverso i contributi del lavoratore, quelli dell'azienda e il TFR.
Serve a compensare una tendenza che il CCNL stesso riconosce apertamente: l'evoluzione del sistema previdenziale pubblico comporta «in prospettiva una contrazione dei relativi trattamenti pensionistici con abbassamento del tasso di sostituzione rispetto al trattamento retributivo» (CCNL 11 febbraio 2025, art. 46, comma 2, pag. 143). In parole semplici: chi va in pensione oggi riceve, in rapporto all'ultimo stipendio, meno di chi ci è andato vent'anni fa, e la previdenza complementare è lo strumento negoziato per colmare quella distanza.
Essendo un fondo negoziale, cioè istituito dalla contrattazione collettiva — e non un prodotto commerciale — PEGASO ha costi di gestione strutturalmente più bassi di una forma pensionistica individuale, e soprattutto dà diritto al contributo del datore di lavoro, che una polizza individuale non prevede.
Chi può aderire
Per la parte che riguarda il settore elettrico, sono destinatari di PEGASO i lavoratori e le lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata superiore a tre mesi o con contratto di apprendistato, dipendenti di:
- imprese di servizi di pubblica utilità associate a Utilitalia che applicano il CCNL unico del settore elettrico o il CCNL unico del settore gas-acqua;
- imprese associate a UNIEM (Unione nazionale imprese elettriche minori), che hanno aderito a PEGASO con l'accordo del 28 marzo 2006;
- Utilitalia, Confservizi e le società, gli istituti e le altre organizzazioni dalle stesse controllate o promosse.
Possono inoltre essere destinatari i dipendenti di:
- imprese associate a ELETTRICITÀ FUTURA (Associazione produttori indipendenti di energia elettrica);
- imprese o società, anche cooperative, che distribuiscono energia elettrica associate a Utilitalia, il cui rapporto di lavoro è interamente regolato da specifici contratti collettivi aziendali;
- imprese che, pur non essendo associate a Utilitalia, applicano comunque i CCNL unici del settore elettrico e gas-acqua;
- le organizzazioni sindacali FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, FLAEI CISL e UILTEC-UIL.
PEGASO raccoglie inoltre, attraverso analoghi accordi di settore, i lavoratori delle imprese del comparto gas-acqua (tra cui quelle associate ad ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS e IGAS), delle imprese del settore funerario aderenti a Utilitalia e delle imprese che applicano i CCNL Utilitalia per altri servizi pubblici, tra cui le telecomunicazioni.
Sono inoltre destinatari del Fondo:
- i familiari fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari, secondo la normativa tributaria vigente, che ne facciano richiesta;
- i lavoratori iscritti con adesione automatica (assunti dal 1° luglio 2026), con adesione tacita (conferimento tacito del TFR, assunti prima del 1° luglio 2026) o con il solo contributo contrattuale a carico dell'azienda previsto dalla fonte istitutiva (adesione contrattuale).
Fonte: PEGASO, Statuto, art. 5 «Destinatari e tipologie di adesione» (in vigore dal 31 luglio 2026). Consultato il 25 settembre 2026.
Quanto si versa: le aliquote di contribuzione
La contribuzione a PEGASO può comporsi della quota a carico del lavoratore, di quella a carico dell'azienda e del conferimento del TFR, oppure del solo conferimento del TFR (Statuto, art. 8).
PEGASO raccoglie lavoratori di più comparti — elettrico, gas-acqua, servizi funerari, telecomunicazioni, piccole imprese elettriche — e ciascun gruppo di destinatari ha una propria misura minima di contribuzione, fissata dal CCNL o dall'accordo aziendale di riferimento e riportata nella Nota informativa del Fondo. La tabella seguente riporta le aliquote minime previste dal CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico, applicabili alle aziende associate a Utilitalia e a UNIEM e alle altre aziende del comparto che hanno scelto PEGASO come fondo di riferimento, in alternativa a FOPEN:
| Voce | Misura |
|---|---|
| Contributo a carico del lavoratore | 1,21% della retribuzione utile ai fini del TFR |
| Contributo a carico dell'azienda | 1,21% della retribuzione utile ai fini del TFR |
| Contributo aggiuntivo azienda, in cifra fissa | 20 € mensili, per 14 mensilità |
| Ulteriore importo fisso dal 1° gennaio 2026 | + 3 € per ogni mensilità (in totale 23 €) |
| Ulteriore importo fisso dal 1° gennaio 2027 | + 4 € per ogni mensilità, in luogo dei 3 € (in totale 24 €) |
Tre cose da sapere, che valgono soldi:
- La percentuale indicata per il lavoratore è la misura minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Versare meno significa perdere il contributo aziendale; versare di più è sempre possibile.
- Salvo le eccezioni previste dalla normativa vigente, l'adesione comporta l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo (Statuto, art. 8, comma 7).
- I contributi sono deducibili dal reddito imponibile fino a 5.300 euro l'anno a partire dal periodo d'imposta 2026 (prima il limite era di 5.164,57 euro). È il limite fissato dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. 252/2005, come modificato dalla legge di bilancio 2026 (legge 199/2025, art. 1, comma 201), ed è comune a tutte le forme di previdenza complementare. Nel calcolo del limite rientrano anche i contributi versati dal datore di lavoro.
Per gli altri gruppi di destinatari di PEGASO — imprese del gas-acqua, imprese del settore funerario, telecomunicazioni e simili — le aliquote sono fissate dai rispettivi CCNL e accordi aziendali e possono essere diverse da quelle qui indicate: il riferimento per sapere quale si applica alla propria azienda è la Nota informativa pubblicata su www.fondopegaso.it o l'ufficio del personale.
Fonte: CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico, 11 febbraio 2025, art. 46, comma 1 e nota 1 (pag. 143); PEGASO, Statuto, art. 8, Nota informativa aggiornata al 31 luglio 2026 e Circolare 5/2026. Consultati il 25 settembre 2026.
Che cosa prevede il CCNL elettrico
La previdenza complementare non è facoltativa per le aziende. L'art. 46 del CCNL stabilisce che le imprese che applicano il contratto sono tenute a iscriversi a uno dei fondi di riferimento del settore, cioè FOPEN o PEGASO (CCNL 11 febbraio 2025, art. 46, pagg. 142-143).
Il contratto aggiunge inoltre, oltre alle percentuali previste dagli accordi istitutivi:
- un contributo di 20 euro mensili per 14 mensilità a carico della sola azienda (art. 46, comma 1);
- un ulteriore importo fisso di 3 euro per ogni mensilità dal 1° gennaio 2026, che diventa di 4 euro dal 1° gennaio 2027, deciso col rinnovo dell'11 febbraio 2025 (art. 46, nota 1, pag. 143);
- per chi è stato assunto dal 1° gennaio 2020 ed è iscritto ai fondi di settore, le misure periodiche di sostegno previdenziale: dal compimento del primo anno di anzianità, e per ogni anno successivo fino a un massimo di dieci, l'azienda versa direttamente al fondo un importo fisso definito per categoria di inquadramento, corrisposto per 14 mensilità (art. 46, commi 3-5, pagg. 143-144).
Gli importi delle misure periodiche di sostegno previdenziale sono questi, uno per ciascuna categoria della scala di inquadramento:
| Inquadramento | Importo mensile |
|---|---|
| QS | 29,41 € |
| Q | 27,80 € |
| ASS | 25,84 € |
| AS | 23,89 € |
| A1S | 22,72 € |
| A1 | 21,44 € |
| BSS | 20,23 € |
| BS | 19,18 € |
| B1S | 18,10 € |
| B1 | 17,08 € |
| B2S | 15,68 € |
| B2 | 14,29 € |
| CS | 12,18 € |
| C1 | 10,60 € |
Gli importi sono attribuiti in cifra fissa non modificabile: non cambiano in caso di variazione generalizzata dei minimi né di passaggio di categoria, non sono soggetti a rivalutazione e non costituiscono base di calcolo ai fini retributivi, TFR compreso (art. 46, comma 5). Decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'anno di anzianità.
Gli stessi importi spettano anche agli assunti dal 1° gennaio 2020 che non hanno scelto la previdenza complementare né chiesto gli aumenti biennali di anzianità (art. 39, comma 6): per loro il versamento aziendale determina l'iscrizione automatica al fondo pensione (art. 46, comma 3 bis, pag. 144).
Le parti firmatarie si sono inoltre impegnate a una campagna informativa congiunta per estendere l'adesione ai lavoratori non ancora iscritti, sostenendo l'introduzione di un nuovo periodo di silenzio-assenso di sei mesi (art. 46, premessa).
Vai alla scheda del CCNL settore elettrico 2025.
I comparti di investimento
I contributi versati non restano fermi: sono investiti in comparti — linee di investimento diversificate che si distinguono per obiettivo di rendimento, livello di rischio e orizzonte temporale consigliato. PEGASO mette a disposizione cinque profili di investimento:
- Crescita — 100% azionario, orizzonte lungo, indicato a oltre 24 anni dalla pensione;
- Dinamico — 50% crescita e 50% bilanciato, orizzonte lungo, indicato tra 14 e 24 anni dalla pensione;
- Bilanciato — 100% bilanciato, orizzonte medio, indicato tra 5 e 14 anni dalla pensione;
- Prudente — 60% garantito e 40% bilanciato, orizzonte breve, indicato tra 2 e 5 anni dalla pensione;
- Garantito — 100% garantito, orizzonte breve, indicato fino a 2 anni dalla pensione.
In alternativa alla scelta diretta dei comparti, l'aderente può optare per il Profilo Life Cycle: un percorso di investimento che sposta automaticamente la posizione individuale verso comparti via via più prudenti con l'avvicinarsi dell'età pensionabile. In assenza di scelta esplicita all'atto dell'adesione, si intende attivata l'opzione Life Cycle, che è anche il profilo delle adesioni automatiche (Statuto, art. 6, commi 3 e 4).
Il comparto Garantito accoglie il TFR conferito tacitamente dai lavoratori assunti fino al 30 giugno 2026; dal 1° luglio 2026 le adesioni automatiche vanno nel profilo Life Cycle (Statuto, art. 6, commi 2 e 3).
La scelta non è irreversibile e va calibrata su quanto manca alla pensione: più lungo è l'orizzonte, più ha senso accettare oscillazioni di breve periodo in cambio di un rendimento atteso più alto. Chi è vicino alla pensione tende invece a spostarsi su linee più prudenti per proteggere quanto accumulato. La riallocazione tra comparti è possibile trascorso un periodo minimo di un anno dall'iscrizione o dall'ultima riallocazione.
Caratteristiche aggiornate, composizione e rendimenti storici di ciascun comparto sono pubblicati nella sezione dedicata del sito del fondo: www.fondopegaso.it.
Come si aderisce
L'adesione avviene compilando il modulo disponibile sul sito del fondo o consegnato tramite l'azienda, dopo aver ricevuto la documentazione informativa prevista dalla normativa (Nota informativa e, prima dell'adesione, la Parte I «Le informazioni chiave per l'aderente»). La domanda può essere presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del datore di lavoro, che la sottoscrive (Statuto, art. 34).
È possibile aderire anche tramite il sito web del fondo: in questo caso l'aderente ha diritto di recesso entro trenta giorni dalla sottoscrizione, senza costi e senza dover indicare il motivo.
Il fondo mette a disposizione anche le procedure per l'adesione dei familiari fiscalmente a carico, uno degli strumenti meno conosciuti e più utili, perché estende il vantaggio fiscale al nucleo familiare.
I contributi decorrono, salvo diversa disciplina, dalla sottoscrizione della domanda di adesione. Per la procedura operativa nella propria azienda il riferimento è l'ufficio del personale, insieme alle rappresentanze sindacali; il fondo dispone inoltre di un servizio di assistenza e dei recapiti pubblicati sul sito.
Se hai dubbi su quale sia la scelta giusta nella tua situazione, rivolgiti alla struttura FLAEI CISL del tuo territorio: è un'assistenza che spetta agli iscritti.
Prestazioni, anticipazioni e riscatti
La posizione maturata non è congelata fino alla pensione. Lo Statuto di PEGASO prevede in particolare:
- prestazione pensionistica al maturare dei requisiti previsti dal regime obbligatorio di appartenenza e con almeno cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare (ridotti a tre anni per chi cessa il rapporto di lavoro e si trasferisce in un altro Stato UE); liquidabile fino al 50% in capitale; il resto in rendita vitalizia oppure, dal 1° luglio 2026, in rendita a durata definita o con prelievi liberamente determinabili (Statuto, art. 11);
- Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), per chi ha cessato l'attività lavorativa con almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori: anticipo fino a cinque anni rispetto all'età della pensione di vecchiaia, che sale a dieci anni se il lavoratore è rimasto inoccupato per oltre ventiquattro mesi;
- riscatto parziale del 50% della posizione in caso di inoccupazione tra dodici e quarantotto mesi, o di ricorso a mobilità, cassa integrazione ordinaria o straordinaria; riscatto totale in caso di invalidità permanente che riduca la capacità di lavoro a meno di un terzo, o di inoccupazione oltre i quarantotto mesi;
- trasferimento della posizione individuale a un'altra forma pensionistica complementare, trascorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo (anche prima, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione);
- anticipazioni fino al 75% della posizione, in qualsiasi momento, per spese sanitarie gravissime proprie, del coniuge o dei figli;
- anticipazioni fino al 75% della posizione, decorsi otto anni di iscrizione, per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, per sé o per i figli;
- anticipazioni fino al 30% della posizione, decorsi otto anni di iscrizione, per ulteriori esigenze personali.
Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono superare il 75% della posizione individuale maturata, aumentata delle anticipazioni già percepite e non reintegrate (Statuto, art. 13, comma 3). Condizioni, percentuali e tempi di ciascun istituto sono indicati nella documentazione ufficiale del fondo, che è la fonte da consultare prima di presentare una domanda.
Fonte: PEGASO, Statuto, artt. 10, 11, 12 e 13 (in vigore dal 31 luglio 2026). Consultato il 25 settembre 2026.
Il ruolo della FLAEI e le elezioni
PEGASO è un fondo negoziale: FLAEI CISL è, insieme a FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL, tra le organizzazioni sindacali firmatarie della fonte istitutiva per la parte del settore elettrico (Statuto, art. 1), e i lavoratori vi sono rappresentati attraverso le organizzazioni sindacali.
I lavoratori partecipano al governo del Fondo attraverso l'Assemblea dei Delegati, composta da 48 componenti — 24 in rappresentanza dei lavoratori e degli altri aderenti, 24 in rappresentanza delle imprese — e attraverso il Consiglio di Amministrazione, composto da 12 componenti eletti dall'Assemblea, metà in rappresentanza dei lavoratori e metà delle imprese. I delegati dell'Assemblea sono eletti sulla base del Regolamento elettorale, che forma parte integrante delle fonti istitutive (Statuto, artt. 15 e 18).
I documenti FLAEI su PEGASO
- Circolare — PEGASO, gestione finanziaria 2023
- Circolare — PEGASO, Assemblea dei Delegati e iniziative di comunicazione
- Circolare — PEGASO, piano strategico: incontro con le Fonti Istitutive
- Circolare — PEGASO, insediamento dell'Assemblea dei Delegati ed elezione di CdA e Collegio dei Sindaci
- Circolare — PEGASO, proclamazione degli eletti nell'Assemblea dei Delegati
Le circolari sono riservate agli iscritti: per leggerle occorre accedere al sito. Trovi tutti i documenti aggiornati nell'archivio degli accordi e nell'archivio delle circolari.
E per la sanità integrativa?
La previdenza complementare è solo una delle due gambe del welfare contrattuale. L'altra è l'assistenza sanitaria integrativa, prevista dall'art. 47 del CCNL settore elettrico e organizzata, a seconda dell'azienda, attraverso fondi aziendali, forme assicurative o specifici «pacchetti sanitari» definiti dalla contrattazione di secondo livello.
Questa pagina ha finalità informative. I dati riportati sono tratti dalla documentazione ufficiale di PEGASO (Statuto in vigore dal 31 luglio 2026 e sito www.fondopegaso.it) e dal CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico dell'11 febbraio 2025, alle date indicate. Per i valori aggiornati e per ogni effetto giuridico fanno fede i documenti pubblicati dal fondo su www.fondopegaso.it e il testo del contratto.