CCNL Elettrici - Accordo del 28 settembre 2026 di integrazione e modifica in tema di previdenza complementare.

CCNL Elettrici - Accordo del 28 settembre 2026 di integrazione e modifica in tema di previdenza complementare.

In data 28 settembre 2026 le Segreterie Nazionali di Flaei Cisl, Filctem Cgil e Uiltec Uil e le Parti Datoriali firmatarie del Contratto di Settore elettrico hanno sottoscritto un accordo di integrazione e modifica del CCNL in materia di previdenza complementare (in allegato).
L’intesa interviene sull’art. 46 (Previdenza complementare) e sull’art. 39 (Aumenti periodici di anzianità), sia nella Disciplina generale sia nella Parte speciale – Appendice, con due finalità: vincolare il contributo aziendale all’adesione e al mantenimento dell’iscrizione ai soli Fondi negoziali di settore, Fopen e Pegaso, e adeguare i termini contrattuali alle nuove previsioni di legge in materia di destinazione del TFR dei neoassunti.
1. Il contributo aziendale è legato all’adesione ai Fondi di settore (art. 46).
Le Parti confermano che le Aziende che applicano il CCNL sono tenute a iscriversi ad uno dei Fondi di riferimento, Fopen e Pegaso, al fine di consentire ai propri dipendenti di beneficiare dei vantaggi della previdenza complementare negoziale.
Il punto qualificante dell’accordo è il vincolo espresso secondo cui l’obbligo di versamento del contributo aggiuntivo, posto a carico del solo datore di lavoro, sussiste esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti ai Fondi Fopen e Pegaso e finché permane l’iscrizione agli stessi. Di conseguenza, nessun contributo è dovuto dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore decida di aderire ad una forma pensionistica diversa da quella contrattuale di riferimento.
2. Il nuovo termine di 60 giorni e l’opzione per gli aumenti periodici di anzianità (art. 39).
L’accordo adegua il testo contrattuale a quanto previsto dalla legge di bilancio 2026, che dispone la destinazione automatica del TFR dei neoassunti alla previdenza complementare, salvo espressa rinuncia da formulare entro 60 giorni. Il termine contrattuale passa pertanto da 6 mesi a 60 giorni dall’assunzione.
Restano ferme le tutele per il lavoratore. Ai lavoratori interessati continua ad essere riconosciuta la possibilità di optare, entro il termine di 60 giorni entro il quale è possibile effettuare la scelta sulla destinazione del TFR, per la rinuncia alla destinazione automatica alla previdenza complementare e per il riconoscimento dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità biennali. In tal caso la disciplina sulle misure periodiche di sostegno alla previdenza complementare non trova applicazione nei loro confronti.
L’accordo, che si colloca anche nel solco dell’intesa interconfederale in materia, risponde all’esigenza di consolidare e tutelare i Fondi negoziali previsti dal CCNL, Fopen e Pegaso, istituiti nel 1998 in attuazione di specifici accordi sindacali. La contribuzione aziendale, frutto della contrattazione collettiva, viene ricondotta in modo esplicito al canale dei Fondi di settore, rafforzando il legame tra contributo datoriale, adesione e contrattazione.
La FLAEI Cisl ritiene che la previdenza complementare costituisca un pilastro fondamentale per il futuro trattamento pensionistico dei lavoratori, specie dei più giovani, per i quali l’evoluzione del sistema pubblico comporterà una riduzione del tasso di sostituzione. Allo stesso tempo, la possibilità di optare per gli aumenti periodici di anzianità entro 60 giorni dall’assunzione richiede che la scelta sia compiuta in modo informato e nei tempi previsti.

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