Ferie e permessi nel CCNL elettrico sono regolati soprattutto dagli artt. 31 e 32 del contratto dell'11 febbraio 2025, di cui la FLAEI CISL è parte firmataria, e dall'art. 48 sulla cessione solidale di ferie e permessi. In questa pagina trovi quanti giorni di ferie spettano, come è cambiata la scala negli ultimi rinnovi, che cosa succede se ti ammali durante le ferie, e quali permessi, congedi e aspettative prevede il contratto. Ogni regola riporta articolo, comma e pagina a stampa. Il riassunto è nella scheda del CCNL elettrico.
Quanti giorni di ferie spettano
Per ogni anno di servizio spetta un periodo di ferie retribuito, proporzionale ai mesi lavorati nell'anno. Dal 2025 la regola è (art. 31, comma 1, pagg. 104-105):
- 20 giorni lavorativi con anzianità fino a 3 anni compiuti;
- 1 giorno in più per ogni anno di anzianità oltre i 3, fino a un massimo di 24 giorni lavorativi.
Se l'orario è distribuito su sei giorni, la scala va da 24 a 26 giorni lavorativi, con la stessa soglia dei 3 anni (art. 31, dichiarazione a verbale n. 3, pag. 106).
| Anzianità di servizio | Orario su 5 giorni |
|---|---|
| Fino a 3 anni compiuti | 20 giorni |
| 4 anni | 21 giorni |
| 5 anni | 22 giorni |
| 6 anni | 23 giorni |
| 7 anni e oltre | 24 giorni |
Nel primo anno spettano tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi fra l'assunzione e il 31 dicembre (art. 31, dichiarazione a verbale n. 1, pag. 106). Per chi lavora a part-time orizzontale la spettanza è intera (documento della Commissione paritetica 2 dicembre 2003, pag. 62).
Come è cambiata la scala: 8, 6, 3 anni
La soglia entro cui spettano i 20 giorni base è stata abbassata due volte, e il contratto riporta ancora tutte e tre le versioni (art. 31, comma 1, pagg. 104-105):
| Periodo | 20 giorni fino a | Massimo |
|---|---|---|
| Regola originaria | 8 anni compiuti | 24 giorni |
| Dal 2023 | 6 anni compiuti | 24 giorni |
| Dal 2025 | 3 anni compiuti | 24 giorni |
Il tetto è rimasto a 24 giorni, ma oggi si raggiunge cinque anni prima rispetto alla regola originaria.
Le regole sulle ferie
- Il sabato non conta: con orario su cinque giorni dal lunedì al venerdì è considerato giornata non lavorativa ai fini delle ferie (art. 31, comma 2, pag. 105). Anche le festività infrasettimanali che cadono nelle ferie non si contano (dichiarazione a verbale n. 4, pag. 106).
- Il periodo lo fissa l'azienda, tenendo conto dei desideri del lavoratore compatibilmente con il servizio (comma 3).
- Le ferie sono irrinunciabili: non si possono rinunciare né sostituire con denaro; chi non le fruisce nonostante l'assegnazione non ha diritto a compenso né a recuperarle negli anni successivi (comma 4, pag. 105).
- Per provate esigenze di servizio o su richiesta esplicita del lavoratore si possono fruire fino al 30 aprile dell'anno successivo (comma 5).
- Alla cessazione del rapporto, per qualsiasi motivo, restano dovute le ferie maturate; le ferie non possono essere assegnate durante il preavviso (commi 6-7, pag. 105).
- Le assenze per malattia fino a sei mesi complessivi nell'anno non riducono le ferie (dichiarazione a verbale n. 2, pag. 106); un'aspettativa oltre i 15 giorni le riduce in proporzione (art. 32, comma 9, pag. 108).
Malattia durante le ferie
Le ferie si interrompono se sopravviene un ricovero ospedaliero di 24 ore regolarmente certificato, anche di un solo giorno, oppure una malattia di almeno 3 giorni. La malattia si conta dal giorno in cui la comunicazione arriva all'unità di appartenenza, nel normale orario di lavoro. I giorni di interruzione non allungano automaticamente il periodo di ferie programmato (art. 31, comma 8, pag. 105).
Assenze, permessi e brevi congedi
Un'assenza non preavvisata va comunicata entro le prime due ore del primo giorno, salvo forza maggiore (art. 32, comma 1, pag. 107). Il contratto prevede poi:
- permessi e brevi congedi per giustificati motivi, anche non retribuiti; sono giustificato motivo i permessi non retribuiti per malattia dei figli fra 3 e 12 anni, fino a 7 giorni l'anno, e per i tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, fino a 15 giorni (comma 2, pag. 107);
- congedi per eventi e cause particolari e per la formazione secondo la legge 53/2000, da definire in azienda (comma 3);
- per i permessi della legge 104/1992, una pianificazione di norma mensile e un preavviso di almeno tre giorni, salvo urgenze (comma 3 bis, pag. 107);
- permessi retribuiti, non computati come ferie, per eventi familiari e personali importanti: nascita, visite mediche di controllo di SSN, INPS o INAIL, testimonianze per cause di servizio (comma 4, pagg. 107-108);
- 15 giorni consecutivi di calendario di congedo retribuito per matrimonio o unione civile, non computati come ferie (comma 5, pag. 108).
Altri permessi annui sono nell'art. 27: quattro giornate di permesso retribuito per le festività soppresse, da godere entro il 30 aprile dell'anno successivo (art. 27, commi 37-38, pag. 92), e i permessi nelle vigilie di Natale e Capodanno e il 2 novembre per il personale non indispensabile (art. 27, commi 34-35, pag. 91).
Cariche pubbliche e aspettativa
Per le cariche pubbliche valgono le disposizioni di legge (art. 32, comma 6, pag. 108). Al lavoratore non in prova può essere concessa, a discrezione dell'azienda, un'aspettativa fino a un anno, senza retribuzione né anzianità; in situazioni eccezionali (crescita professionale, situazioni familiari rilevanti) fino a 24 mesi. Al rientro spetta un posto di pari categoria con mansioni equivalenti (commi 7-8, pag. 108).
La cessione solidale di ferie e permessi
Ogni lavoratore può cedere gratuitamente a colleghi della stessa società i permessi per riduzione d'orario, i permessi ex festività soppresse e le ferie eccedenti il minimo di legge (d.lgs. 66/2003), per consentire loro la cura personale in particolari situazioni di salute o l'assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti. Serve il consenso degli interessati e si cedono prima ferie e permessi degli anni precedenti. Criteri e modalità, anche con banche ore solidali, si contrattano in azienda (art. 48, comma 1, pagg. 145-146). Gli accordi aziendali sulle «ferie solidali» possono estenderne l'uso alle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione per violenza di genere (art. 50, pag. 150).
Domande frequenti
Quanti giorni di ferie ho nel contratto elettrico?
Con orario su cinque giorni, 20 giorni lavorativi fino a 3 anni di anzianità, poi uno in più ogni anno fino a 24 (art. 31, comma 1, pagg. 104-105).
Posso farmi pagare le ferie non godute?
No, durante il rapporto le ferie non si possono sostituire con un compenso; alla cessazione restano dovute quelle maturate (art. 31, commi 4 e 6, pag. 105).
Entro quando devo fare le ferie dell'anno?
Di regola nell'anno; fino al 30 aprile del successivo per esigenze di servizio o su tua richiesta esplicita (art. 31, comma 5, pag. 105).
Vedi anche la reperibilità e il preavviso nel CCNL elettrico. Per un caso concreto rivolgiti alla struttura FLAEI CISL del tuo territorio o ai delegati RSU.
Questa pagina ha finalità informative. Le regole sono tratte dal CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico dell'11 febbraio 2025, con l'indicazione dell'articolo e della pagina a stampa; la tabella dei giorni per anno di anzianità è un'elaborazione della FLAEI CISL. Gli accordi aziendali possono prevedere condizioni di miglior favore. Per ogni effetto giuridico fa fede il testo del contratto.