Reperibilità CCNL elettrico: indennità, riposi e dighe

La reperibilità nel CCNL elettrico è disciplinata dall'art. 30 del contratto dell'11 febbraio 2025, di cui la FLAEI CISL è parte firmataria. In questa pagina trovi l'articolo per intero: come viene richiesta, con quale frequenza, quanto vale l'indennità, come si recupera il riposo dopo un intervento notturno, i riposi aggiuntivi su base semestrale e la reperibilità speciale presso le dighe. Ogni regola riporta articolo, comma e pagina a stampa del contratto. Il riassunto è nella scheda del CCNL elettrico.

Come viene richiesta la reperibilità

In relazione alle esigenze del servizio, l'azienda può chiedere al lavoratore, con comunicazione scritta, di rendersi reperibile fuori dal normale orario di lavoro e di fornire le notizie necessarie a rintracciarlo, perché presti sollecitamente la sua opera se serve (art. 30, comma 1, pag. 101).

Frequenza: settimane, singole giornate, sesto giorno

La reperibilità può essere richiesta (art. 30, comma 2, pag. 101):

  • a settimane, da contenere di norma in una settimana su quattro, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, per 5 giorni, esclusi i giorni di riposo, ferie e festività; le situazioni diverse sono esaminate a livello aziendale su richiesta sindacale;
  • per singole giornate: ciascuna giornata di normale attività, il sesto giorno della settimana quando l'orario è distribuito su cinque giorni (anche in aggiunta alla settimana di reperibilità) e le giornate festive;
  • in sede aziendale, previo accordo sindacale, anche per frazioni di giornata o con forme orarie e articolazioni settimanali diverse, con i relativi importi.

Sono possibili anche turni di reperibilità oltre cinque giorni consecutivi. In quel caso, se nel settimo giorno il reperibile lavora quattro ore o più, il riposo compensativo che gli spetta deve essere libero da impegni di reperibilità (art. 30, comma 3, pagg. 101-102).

L'indennità di reperibilità

Per ogni giornata di effettivo servizio di reperibilità spetta un'indennità in cifra, nelle misure in vigore da ottobre 2022 (art. 30, comma 4, pag. 102):

Indennità di reperibilità per giornata — CCNL 11 febbraio 2025, art. 30, comma 4 (pag. 102)
Giornata di reperibilità (orario settimanale in 5 giorni)Importo
Giornaliera15,26 €
Sesto giorno32,99 €
Festivo53,13 €

Restano salvi, dove esistono, i maggiori importi già percepiti dai lavoratori del gruppo A e dai Quadri: 36,01 € per il sesto giorno e 60,08 € per il festivo (art. 30, comma 4, pag. 102). L'indennità di reperibilità entra nella base di calcolo del TFR (art. 45, comma 2, pag. 141) e, per chi lavora a tempo parziale, non è soggetta a riproporzionamento (documento della Commissione paritetica 2 dicembre 2003, pagg. 61-62). Gli importi di tutte le indennità sono raccolti nella pagina sulle tabelle retributive.

Quando si viene chiamati: intervento e compensi

Le ore lavorate oltre il normale orario durante la reperibilità si pagano come lavoro straordinario (diurno, notturno o festivo) (art. 30, comma 5, pag. 102). Se per l'intervento bisogna raggiungere il luogo di lavoro, spettano inoltre (art. 30, comma 6, pagg. 102-103):

  • forfettariamente l'equivalente di un'ora di viaggio al 150%, per l'andata e il rientro;
  • se l'intervento dura meno di tre ore, un'indennità pari alla retribuzione oraria maggiorata della percentuale di straordinario per il tempo che manca a raggiungere l'ora intera successiva;
  • se non ci sono mezzi pubblici adatti né mezzi aziendali e si usa il proprio mezzo, il rimborso chilometrico previsto dagli accordi di secondo livello.

Riposi dopo gli interventi notturni

Gli interventi fra le 22 e le 6 danno diritto a permessi retribuiti (art. 30, comma 7, pag. 103):

Riposi fisiologici dopo un intervento notturno — art. 30, comma 7 (pag. 103)
Durata dell'intervento notturnoPermesso retribuito
Meno di 3 oreInizio del lavoro posticipato, al mattino, di un tempo pari alla prestazione
Da 3 a 6 oreRipresa del lavoro al pomeriggio, dopo l'intervallo meridiano
Oltre 6 oreRipresa del lavoro il giorno successivo

Nella durata si conta anche un'ora convenzionale di viaggio (comma 8). Da ottobre 2022, se fra due interventi notturni passano due ore o meno, l'orario si considera continuativo (comma 8 bis, pag. 103). Se il riposo giornaliero, anche frazionato, resta comunque sotto le 11 ore nelle 24, spettano permessi retribuiti fino a raggiungerle, da fruire possibilmente posticipando l'inizio del lavoro il giorno dopo e comunque non oltre la settimana successiva (comma 9, pag. 103).

Le tutele dei commi 7, 8, 8 bis, 9 e 9 bis valgono anche per chi non è in reperibilità ma viene chiamato per lavori non programmati (art. 28, dichiarazione a verbale n. 2, pag. 96).

I riposi aggiuntivi su base semestrale

Quando, nell'arco di un semestre, l'impegno di reperibilità ordinaria supera la frequenza normale di una settimana su quattro, maturano riposi aggiuntivi (art. 30, comma 9 bis, pag. 104):

Riposi aggiuntivi per reperibilità — riferimento semestrale, dal gennaio 2023 (art. 30, comma 9 bis, pag. 104)
Giorni di reperibilità nel semestreRiposo maturato
Oltre 551 giorno
Oltre 601 giorno e mezzo
Oltre 652 giorni

Il conteggio è semestrale, non annuo: le soglie si misurano su sei mesi. La norma si applica da gennaio 2023.

La reperibilità speciale presso le dighe

La reperibilità speciale è quella da svolgere nelle immediate vicinanze di una diga, come prescrive l'art. 15 del DPR 1° novembre 1959, n. 1363. Per ogni giornata di effettivo servizio spetta un'indennità in cifra fissa, le cui modalità sono regolate da accordi di secondo livello: il CCNL non ne fissa l'importo. Durante questo servizio il lavoratore può riposare nel tempo non impegnato dall'attività, e restano confermate le discipline collettive, anche aziendali, su pause e riposi (art. 30, comma 10, pag. 104).

Gli eventuali alloggi in conto reperibilità sono esaminati in sede aziendale; se l'alloggio non è strumentale, il lavoratore paga il canone (art. 30, dichiarazione a verbale n. 1, pag. 104). Per le attività di efficienza energetica e di servizi commerciali di assistenza ai clienti (art. 1, lettere E e F), regolate dalla disciplina speciale in appendice al contratto, la reperibilità ha regole proprie (appendice, art. 30, pag. 183).

Domande frequenti

L'azienda può mettermi in reperibilità a voce?

No: la richiesta avviene con comunicazione scritta (art. 30, comma 1, pag. 101).

Quante settimane di reperibilità al mese si possono fare?

Di norma una settimana su quattro. Oltre questa frequenza, nel semestre, maturano i riposi aggiuntivi del comma 9 bis (art. 30, commi 2 e 9 bis, pagg. 101 e 104).

Se vengo chiamato di notte devo entrare al lavoro la mattina dopo?

Dipende dalla durata dell'intervento, viaggio compreso: ingresso posticipato sotto le tre ore, rientro al pomeriggio fino a sei ore, giorno dopo oltre le sei (art. 30, commi 7-8, pag. 103).

Per le altre regole su orario e riposi vedi anche ferie e permessi nel CCNL elettrico e il preavviso. Per un caso concreto rivolgiti alla struttura FLAEI CISL del tuo territorio o ai delegati RSU.

Questa pagina ha finalità informative. Le regole sono tratte dal CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico dell'11 febbraio 2025, con l'indicazione dell'articolo e della pagina a stampa. Gli accordi aziendali possono prevedere condizioni diverse o di miglior favore. Per ogni effetto giuridico fa fede il testo del contratto.