Tabelle retributive CCNL elettrico 2026: minimi e scatti

Le tabelle retributive del CCNL elettrico 2025-2027 sono quelle del contratto firmato l'11 febbraio 2025, di cui la FLAEI CISL è parte firmataria. In questa pagina trovi il minimo contrattuale integrato di ogni categoria, dal QS al C1, a ciascuna delle quattro scadenze del rinnovo, l'importo di ogni aumento, gli aumenti periodici di anzianità, l'EDR, tredicesima e quattordicesima e le indennità che il contratto fissa in cifra. Ogni importo riporta l'articolo e la pagina del contratto da cui è tratto. Per il quadro generale del contratto — orario, ferie, preavviso, welfare — leggi la scheda del CCNL elettrico.

Quanto vale il minimo oggi (aprile 2026 - marzo 2027)

Dal 1° aprile 2026 e fino al 31 marzo 2027 sono in vigore i minimi della seconda tranche del rinnovo. Nella tabella trovi, per ogni categoria, il minimo mensile, lo stesso minimo moltiplicato per le 14 mensilità previste dal contratto e l'aumento che scatterà il 1° aprile 2027 (art. 38, pag. 127). Gli importi sono lordi, in euro.

Minimo contrattuale integrato in vigore dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027 — CCNL 11 febbraio 2025, tabella allegata all'art. 38 (pag. 127)
Categoria Minimo mensile Minimo su 14 mensilità Aumento dal 1° aprile 2027
QS4.207,56 €58.905,84 €92,23 €
Q3.775,71 €52.859,94 €82,77 €
ASS3.332,68 €46.657,52 €73,06 €
AS3.119,27 €43.669,78 €68,38 €
A1S2.988,10 €41.833,40 €65,50 €
A12.851,16 €39.916,24 €62,50 €
BSS2.715,11 €38.011,54 €59,52 €
BS2.599,38 €36.391,32 €56,98 €
B1S2.476,88 €34.676,32 €54,29 €
B12.365,63 €33.118,82 €51,85 €
B2S2.209,28 €30.929,92 €48,43 €
B22.055,67 €28.779,38 €45,06 €
CS1.822,69 €25.517,66 €39,95 €
C11.649,61 €23.094,54 €36,16 €

Come si legge. La colonna «Minimo su 14 mensilità» è un nostro calcolo: il minimo mensile moltiplicato per 14, perché tredicesima e quattordicesima sono pari alla retribuzione mensile (art. 40, comma 1, pag. 132). Non è la retribuzione annua effettiva, che comprende anche gli aumenti di anzianità, l'EDR, gli eventuali importi «ad personam» e le indennità. Le sigle con la «S» finale indicano la categoria «superiore»: QS è Quadro superiore, ASS è As superiore, BSS è Bs superiore e così via. Che cosa fa ciascuna categoria lo trovi nella pagina livelli e categorie del CCNL elettrico.

I minimi contrattuali integrati a ogni scadenza

Il rinnovo 2025 distribuisce gli aumenti su quattro scadenze: 1° aprile 2025, 1° aprile 2026, 1° aprile 2027 e 1° ottobre 2027. La tabella allegata all'art. 38 riporta per ciascuna categoria la scala parametrica, l'aumento di ogni tranche, il nuovo minimo e l'aumento complessivo a regime (art. 38, pag. 127). La riproduciamo qui per intero.

Minimi contrattuali integrati e aumenti per tranche, in euro mensili lordi — CCNL 11 febbraio 2025, tabella allegata all'art. 38 (pag. 127)
Categoria Scala parametrica Dal 1° aprile 2025 Dal 1° aprile 2026 Dal 1° aprile 2027 Dal 1° ottobre 2027 Aumento a regime
AumentoMinimo AumentoMinimo AumentoMinimo AumentoMinimo
QS255,07127,714.115,3392,234.207,5692,234.299,7999,334.399,12411,50
Q228,89114,603.692,9582,773.775,7182,773.858,4889,133.947,61369,26
ASS202,04101,153.259,6273,063.332,6873,063.405,7378,673.484,41325,94
AS189,1094,683.050,9068,383.119,2768,383.187,6573,643.261,28305,06
A1S181,1490,692.922,6065,502.988,1065,503.053,6070,543.124,14292,23
A1172,8486,542.788,6762,502.851,1662,502.913,6667,13*2.980,97278,84
BSS164,5982,412.655,6059,522.715,1159,522.774,6364,092.838,72265,53
BS157,5878,902.542,4056,982.599,3856,982.656,3561,362.717,72254,22
B1S150,1575,182.422,5954,292.476,8854,292.531,1758,472.589,64242,23
B1143,4171,802.313,7851,852.365,6351,852.417,4955,842.473,33231,35
B2S133,9367,062.160,8648,432.209,2848,432.257,7152,152.309,87216,07
B2124,6262,392.010,6145,062.055,6745,062.100,7348,532.149,26201,04
CS110,5055,321.782,7339,951.822,6939,951.862,6443,031.905,67178,26
C1100,0050,071.613,4536,161.649,6136,161.685,7738,941.724,71161,33

Note alla tabella. La categoria B1 compare nella tabella dell'art. 38 con la sigla «B»; nelle tabelle degli artt. 39 e 46 la stessa categoria è indicata come «B1» (pagg. 132 e 144). * Per la categoria A1 il contratto stampa un aumento di 67,13 euro al 1° ottobre 2027, ma il minimo della stessa colonna (2.980,97) e l'aumento a regime (278,84) tornano solo con 67,31 euro, che è anche il valore che si ottiene riparametrando i 70 euro della tranche: con ogni probabilità è un'inversione di cifre in stampa. Il minimo da applicare dal 1° ottobre 2027 resta quello indicato, 2.980,97 euro.

La colonna «Aumento a regime» non è la differenza fra l'ultimo e il primo minimo della tabella: è la somma delle quattro tranche, a partire dal minimo in vigore prima del rinnovo, che la tabella non riporta perché la prima tranche è già compresa nella colonna del 1° aprile 2025. Per il C1, per esempio: 50,07 + 36,16 + 36,16 + 38,94 = 161,33 euro.

Una versione ridotta di questa tabella, con i soli minimi, è nella scheda del CCNL elettrico.

Gli aumenti del rinnovo, tranche per tranche

L'aumento dei minimi è stato quantificato sul parametro medio 179,76 e poi riparametrato su ciascuna categoria in base alla scala parametrica (Protocollo sul trattamento economico, punto 2, lettera a, pag. 128). Sul parametro medio le quattro tranche valgono:

Incremento dei minimi sul parametro medio 179,76 — Protocollo sul trattamento economico allegato all'art. 38 (pag. 128)
DecorrenzaIncremento dei minimi
1° aprile 202590 €
1° aprile 202665 €
1° aprile 202765 €
1° ottobre 202770 €
Totale290 €

Per sapere quanto vale una tranche nella tua categoria basta leggere la colonna «Aumento» della tabella dei minimi: chi è inquadrato come C1 (parametro 100) ha avuto 50,07 euro al 1° aprile 2025 e 36,16 euro al 1° aprile 2026, e avrà altri 36,16 euro al 1° aprile 2027 e 38,94 euro al 1° ottobre 2027; un B1 (parametro 143,41) riceve 71,80, 51,85, 51,85 e 55,84 euro.

Il Protocollo sul trattamento economico

Il rinnovo non si ferma ai minimi. Il Protocollo sul trattamento economico allegato all'art. 38 definisce il trattamento economico complessivo (TEC) come somma del trattamento economico minimo (TEM, cioè i minimi tabellari) e dei trattamenti comuni a tutti i lavoratori del settore in materia di welfare e di produttività (punti 1 e 2, pag. 128). L'incremento del triennio 2025-2027 è ripartito così:

  • Minimi: 290 euro sul parametro medio 179,76. Comprendono il consolidamento di 15 euro inserito nella prima tranche come recupero degli scostamenti inflattivi del triennio 2022-2024, calcolato sui dati IPCA-NEI del 7 giugno 2024 (pag. 128). L'importo complessivo tiene conto, «in via del tutto eccezionale», della crescita dell'inflazione del 2022 e del 2023.
  • Welfare: 5 euro dal 2026, 7 euro dal 2027 (pag. 128). Dal 1° gennaio 2026 l'azienda versa al fondo di previdenza complementare 3 euro in più per ogni mensilità nel 2026 e 4 euro nel 2027, e destina all'assistenza sanitaria integrativa 2 euro in più per ogni mensilità nel 2026 e 3 euro nel 2027, sempre su 14 mensilità (punto 2, lettera b, pag. 129). I fondi pensione del settore sono FOPEN e PEGASO.
  • Produttività: 15 euro, che su base annua diventano 210 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (punto 2, lettera c, pag. 129). Non entrano nel minimo: servono a definire o incrementare il premio di risultato aziendale, sono erogati come «una tantum» secondo le regole dei premi di risultato e la quota di ciascun anno viene pagata l'anno successivo, se ricorrono i presupposti fissati dalla contrattazione aziendale.

Il Protocollo prevede infine una verifica dell'inflazione a fine contratto. Gli aumenti dei minimi sono stati calcolati su un'inflazione prevista del 6% nel triennio; a giugno 2028, con i dati definitivi, se l'inflazione reale supera la previsione di almeno lo 0,5% scatta un adeguamento fino a 15 euro, ripartito fra minimi e premio di risultato con decorrenza giugno 2028. Se lo scostamento resta entro lo 0,5%, i 15 euro restano consolidati nella produttività; se l'inflazione è più bassa di oltre lo 0,5%, non si consolida nulla, ma i minimi restano salvaguardati (punto 3, pag. 130).

Aumenti periodici di anzianità

Oltre al minimo, la retribuzione comprende gli aumenti periodici di anzianità (art. 38, comma 1, pag. 125). Le regole sono quelle dell'art. 39 (pagg. 130-131):

  • maturano ogni due anni, a partire dal compimento del primo biennio di anzianità di servizio, fino a un massimo di cinque aumenti (comma 1);
  • decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio (comma 2);
  • restano in cifra fissa: non cambiano quando aumentano i minimi né quando passi a una categoria superiore (comma 3). L'importo è quindi quello della categoria in cui sei inquadrato quando l'aumento matura.
Importi degli aumenti periodici di anzianità — CCNL 11 febbraio 2025, art. 39 (pag. 132)
CategoriaImporto di ciascun aumentoCinque aumenti nella stessa categoria
QS49,01 €245,05 €
Q46,33 €231,65 €
ASS43,07 €215,35 €
AS39,82 €199,10 €
A1S37,86 €189,30 €
A135,74 €178,70 €
BSS33,72 €168,60 €
BS31,97 €159,85 €
B1S30,16 €150,80 €
B128,46 €142,30 €
B2S26,13 €130,65 €
B223,81 €119,05 €
CS20,30 €101,50 €
C117,66 €88,30 €

La terza colonna è un nostro calcolo (importo × 5) e vale solo per chi matura tutti e cinque gli aumenti restando nella stessa categoria: chi cambia categoria nel frattempo somma importi diversi, ciascuno fissato al momento in cui è maturato.

Chi è stato assunto dal 1° gennaio 2020

Per chi è stato assunto a partire dal 1° gennaio 2020 gli aumenti di anzianità sono sostituiti dalle misure periodiche di sostegno previdenziale: invece di un aumento in busta paga ogni due anni, l'azienda versa direttamente al fondo pensione un importo fisso per categoria, dal compimento del primo anno di anzianità e per ogni anno successivo, fino a un massimo di dieci, per 14 mensilità (art. 39, comma 5, pag. 131; art. 46, commi 3-5, pagg. 143-144). Il versamento spetta anche a chi non ha scelto la previdenza complementare e non ha chiesto gli aumenti di anzianità: in questo caso determina l'iscrizione automatica al fondo (art. 46, comma 3 bis, pagg. 143-144). Gli importi per ciascuna categoria sono nella pagina dedicata a FOPEN.

  • Puoi scegliere gli aumenti di anzianità al posto delle misure previdenziali, ma solo entro sei mesi dall'assunzione, lo stesso periodo in cui scegli dove destinare il TFR (art. 39, comma 6, pag. 131).
  • Se eri già in servizio al 1° gennaio 2020 e non hai ancora maturato tutti e cinque gli aumenti, puoi chiedere le misure previdenziali per il periodo che manca; gli aumenti già percepiti restano in cifra fissa. La richiesta è irrevocabile (art. 39, commi 7-8, pag. 131).

Il passaggio definitivo al nuovo sistema per i neoassunti è previsto al termine della vigenza del contratto, dopo una verifica fra le parti sull'efficacia delle nuove misure (art. 39, dichiarazione a verbale 2, pag. 132).

EDR, tredicesima e quattordicesima

In aggiunta alla retribuzione mensile il contratto prevede (art. 38, comma 3, pag. 125):

  • l'elemento distinto della retribuzione (EDR), pari a 10,33 euro, che deriva dal Protocollo del 31 luglio 1992. Non fa parte del minimo contrattuale integrato: in busta paga è una voce a sé;
  • la tredicesima e la quattordicesima mensilità, ciascuna di importo pari alla retribuzione mensile — minimo, aumenti di anzianità e di merito, importi «ad personam» (art. 40, comma 1, pag. 132).

La tredicesima si paga in occasione della ricorrenza natalizia, la quattordicesima insieme alle competenze del mese di giugno. Entrambe maturano sull'anno solare, da gennaio a dicembre (art. 40, commi 1-2). Se il rapporto inizia o finisce durante l'anno, o in caso di assenza non retribuita, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio; la frazione di mese superiore a 15 giorni conta come mese intero (art. 40, comma 3, pag. 132).

Indennità e maggiorazioni

L'art. 38 elenca le indennità e i compensi che spettano quando se ne verificano i presupposti: turno e semiturno, ore notturne, reperibilità, ore viaggio, rischio cassa, lavori sotto tensione, saldature, capo formazione, lavori gravosi, bilinguismo, guida, lavoro festivo e straordinario e altri (art. 38, comma 4, pagg. 125-126). Solo alcune sono fissate dal contratto nazionale in cifra; le altre sono in percentuale o sono rinviate alla contrattazione aziendale.

Indennità in cifra fissa

Indennità con importo in cifra fissa nel CCNL 11 febbraio 2025
IndennitàImportoFonte
Reperibilità giornaliera (orario settimanale su 5 giorni)15,26 € al giornoart. 30, comma 4, pag. 102
Reperibilità, sesto giorno32,99 € al giornoart. 30, comma 4, pag. 102
Reperibilità, giornata festiva53,13 € al giornoart. 30, comma 4, pag. 102
Qualificazione per l'esecuzione di saldature0,77 € per giornata di presenzaart. 41, comma 5, pag. 134
Capo formazione (B2S, o B2 in assenza di B2S, nella Distribuzione)1,55 € per giornata di effettiva funzioneart. 41, comma 6, pag. 134

Gli importi della reperibilità valgono per ogni giornata di effettivo servizio a partire da ottobre 2022 e non sono stati modificati dal rinnovo 2025. Restano salvi, dove esistono, gli importi più alti già percepiti dai lavoratori del gruppo A e dai Quadri: 36,01 euro per il sesto giorno e 60,08 euro per il festivo (art. 30, comma 4, pag. 102). Le ore lavorate durante la reperibilità si pagano a parte, come straordinario. Le altre regole della reperibilità — turni, riposi, interventi notturni — sono nella scheda del CCNL.

Indennità e maggiorazioni in percentuale

  • Turno: 11% per i turni continui avvicendati con prestazioni diurne e notturne, 5,5% per i turni su due prestazioni giornaliere, 3,6% per i turni su due prestazioni con riposo di domenica, calcolati sul minimo tabellare e sull'indennità di contingenza della categoria (art. 29, comma 1, pag. 96). Ai turnisti a ciclo continuo, e a quelli su due prestazioni diurne con riposo spostato dalla domenica, spetta inoltre un'indennità del 70% del valore orario del minimo tabellare per ogni ora ordinaria lavorata di domenica (art. 29, commi 4-5, pag. 97).
  • Straordinario: +50% per le ore eccedenti le 38 settimanali; +60% per lo straordinario festivo e per lo straordinario notturno feriale; +75% per lo straordinario notturno festivo (art. 28, pagg. 94-95). Il lavoro notturno non in turno è compensato con una maggiorazione del 50% (art. 28, comma 9, pag. 95). Le maggiorazioni non sono cumulabili fra loro (art. 28, comma 13).
  • Rischio cassa: 5,50% della retribuzione mensile per cassieri e commessi di cassa a contatto col pubblico (art. 41, comma 1, pag. 133).
  • Lavori sotto tensione: 25% del valore giornaliero del minimo tabellare per ogni giornata di presenza con abilitazione AT1/AT2 o MT1/MT2, 6,5% per le abilitazioni con ambito più limitato (art. 41, pag. 133).
  • Generatori di vapore: 3% del minimo tabellare giornaliero per ogni giornata di presenza a chi deve possedere il certificato di abilitazione di 1° grado (art. 41, comma 3, pag. 133).
  • Ore viaggio: 50% della retribuzione oraria per le prime 3 ore giornaliere eccedenti l'orario, 100% per le successive (art. 42, comma 3, pag. 135).

Diverse percentuali si applicano al «minimo tabellare», cioè ai vecchi minimi confluiti nel minimo contrattuale integrato: il contratto stabilisce che il calcolo si fa sottraendo dal minimo integrato i valori dell'ex indennità di contingenza (art. 38, dichiarazione a verbale 7, pag. 127). Per questo non si ottengono applicando la percentuale ai minimi di questa pagina. Lavori gravosi, bilinguismo e guida restano regolati dalle discipline aziendali o territoriali in atto (art. 41, commi 7-9, pag. 134).

Come si legge la retribuzione in busta paga

Il contratto dice con precisione che cosa compone la retribuzione mensile e che cosa si aggiunge. Ecco come ritrovarlo nel cedolino:

  1. Retribuzione mensile: è la somma del minimo contrattuale integrato della tua categoria, degli aumenti periodici di anzianità e di merito eventualmente maturati e degli importi «ad personam» legati a vecchi istituti contrattuali (ex supplementi dei minimi, ex scatti di anzianità, ex livelli salariali di categoria) (art. 38, comma 1, pag. 125). Ne fanno parte anche gli ex elementi retributivi integrativi (ERI) e le eventuali differenze conservate «in cifra» a chi era in servizio al 24 luglio 2001 (art. 38, dichiarazioni a verbale 5 e 6, pag. 127).
  2. Voci aggiuntive fisse: l'EDR di 10,33 euro e, nei mesi di giugno e dicembre, la quattordicesima e la tredicesima (art. 38, comma 3).
  3. Voci variabili: le indennità e i compensi che dipendono dal lavoro svolto nel mese — turno, reperibilità, straordinario e così via (art. 38, comma 4).
  4. Dal lordo al netto: tutti gli importi del contratto sono lordi. Sono pagati a mensilità posticipata, al netto delle imposte e delle trattenute di legge e di contratto (art. 38, comma 5, pag. 126).

Due casi frequenti. Se passi definitivamente a una categoria superiore, ricevi il minimo della nuova categoria e conservi in cifra gli aumenti di anzianità già maturati; gli aumenti di merito e gli altri assegni «ad personam» vengono invece assorbiti fino alla differenza fra i due minimi, salvo che sia previsto diversamente (art. 38, dichiarazione a verbale 3, pag. 126). Durante le ferie continui a ricevere la retribuzione, gli assegni «ad personam» per riduzione d'orario e le indennità fisse mensili (art. 38, comma 6, pag. 126).

Efficienza energetica e servizi commerciali: una tabella diversa

Se lavori nelle attività di efficienza energetica o nei servizi commerciali di assistenza ai clienti a cui si applica la Disciplina Speciale del contratto, i minimi di questa pagina non ti riguardano: la Disciplina Speciale ha una propria scala (Quadri e livelli da 1 a 6) e una propria tabella dei minimi, con un aumento medio a regime di 220 euro sul parametro medio 134,19 (Appendice, pag. 193). Il testo completo è nel PDF del contratto.

Domande frequenti

Quanto prende un B1 nel 2026 con il CCNL elettrico?

Dal 1° aprile 2026 al 31 marzo 2027 il minimo contrattuale integrato del B1 è di 2.365,63 euro lordi al mese, per 14 mensilità. A questo si aggiungono l'EDR di 10,33 euro, gli eventuali aumenti di anzianità (28,46 euro ciascuno, fino a cinque) e le indennità legate al lavoro svolto (artt. 38-40, pagg. 125-132).

Quando arriva il prossimo aumento del CCNL elettrico?

Il 1° aprile 2027, con la terza tranche: da 36,16 euro per il C1 a 92,23 euro per il QS; il B1 prende 51,85 euro. L'ultima tranche scatta il 1° ottobre 2027 (art. 38, pag. 127).

Di quanto aumenta lo stipendio con il rinnovo 2025-2027?

L'aumento dei minimi vale 290 euro sul parametro medio 179,76. Riparametrato sulle categorie va da 161,33 euro per il C1 a 411,50 euro per il QS, in quattro tranche. A questo si aggiungono welfare e produttività (art. 38, pagg. 127-129).

Quanto vale uno scatto di anzianità nel settore elettrico?

Dipende dalla categoria: da 17,66 euro per il C1 a 49,01 euro per il QS. Si matura ogni due anni, fino a cinque, e l'importo resta fisso. Chi è stato assunto dal 2020 riceve invece, salvo diversa scelta entro sei mesi dall'assunzione, un versamento annuo al fondo pensione (artt. 39 e 46, pagg. 130-132 e 143-144).

L'EDR è compreso nel minimo?

No. L'elemento distinto della retribuzione, 10,33 euro, è corrisposto in aggiunta alla retribuzione mensile (art. 38, comma 3, pag. 125).

Quando si prende la quattordicesima?

Insieme alle competenze di giugno; la tredicesima a Natale. Ciascuna è pari a una retribuzione mensile e matura da gennaio a dicembre (art. 40, pag. 132).

Per assistenza sulla tua busta paga rivolgiti alla struttura FLAEI CISL del tuo territorio o ai delegati RSU.

Questa pagina ha finalità informative. Gli importi sono tratti dal CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico dell'11 febbraio 2025, con l'indicazione dell'articolo e della pagina a stampa; i valori indicati come «calcolo» sono elaborazioni della FLAEI CISL. Per ogni effetto giuridico fa fede il testo del contratto.