INPS – Nuovo bonus mamme.

INPS – Nuovo bonus mamme.

L’INPS, con la circolare n. 106/2026, ha fornito le istruzioni operative e contabili relative al “Nuovo bonus mamme” per il 2026 (previsto dall'art. 1, c. 207 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 - legge di Bilancio 2026) che consiste in una somma di 60 euro mensili, per un massimo di dodici mensilità e fino a un importo complessivo di 720 euro, corrisposta dall'Istituto in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2026. La data di apertura per la presentazione delle domande sarà comunicata con un successivo messaggio.
L’Istituto ha precisato che il requisito familiare prevede due situazioni: madri con due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni, o madri di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni. Sono compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo.
Il requisito deve sussistere al 1° gennaio 2026 oppure maturare entro il 31 dicembre 2026; se si perfeziona in corso d'anno, il bonus spetterà dal mese in cui si realizza. In caso di nascita del secondo o successivo figlio, il requisito si cristallizza nel mese di nascita: il successivo decesso del bambino o l'affidamento esclusivo al padre non determinano la decadenza del beneficio.
Il limite di età si applica fino al mese in cui viene raggiunta l'età prevista, incluso tale mese.
Il bonus è destinato alle lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la Gestione separata.
È richiesta la titolarità di un reddito annuo da lavoro non superiore a 40.000 euro, rilevante ai fini del calcolo delle imposte per il 2026: 1) si computano tutti i redditi da lavoro della madre, compresi quelli esenti da imposizione o assoggettati a regimi di tassazione sostitutiva o agevolata, considerati al lordo di eventuali franchigie o riduzioni percentuali previste ai fini fiscali; 2) sono inclusi i redditi equiparati o sostitutivi della retribuzione percepiti durante la vigenza del rapporto di lavoro – tra questi, le indennità per congedo di maternità, di malattia o di congedo straordinario e i trattamenti di integrazione salariale – ed escluse le prestazioni connesse alla cessazione del rapporto, quali NASpI/DIS-COLL e trattamenti pensionistici, comprese le pensioni ai superstiti; 3) il reddito si assume al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro, mentre non sono deducibili i contributi facoltativi, compresi quelli versati per riscatti e ricongiunzioni.

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